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Giurisprudenza C-360/16 (25/01/2018)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 25/01/2018

Oggetto: Secondo la Corte, il regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a una normativa nazionale che prevede che il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento deve basarsi sulla situazione di fatto esistente allorché si è tenuta l’ultima udienza dinanzi al giudice adito o, in mancanza di udienza, al momento in cui detto giudice si pronuncia sul ricorso. La Corte ha poi affermato che se un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del rigetto di una nuova domanda presentata presso un secondo Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di quest’ultimo, detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico e non è possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita detta procedura. La richiesta di ripresa in carico deve essere inviata entro i termini previsti che non possono iniziare a decorrere prima che lo Stato membro richiedente abbia avuto conoscenza del rientro della persona interessata nel proprio territorio. Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini, lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona interessata senza titolo di soggiorno è competente per l’esame della nuova domanda di protezione internazionale che tale persona deve essere autorizzata a presentare. Il fatto che la procedura di ricorso contro una decisione che ha respinto una prima domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro sia ancora pendente non deve essere considerato come equivalente alla presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale in tale Stato membro, ai sensi di tale disposizione. Se la persona interessata non si è avvalsa della facoltà di cui deve disporre di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, lo Stato membro nel cui territorio la persona interessata si trova senza titolo di soggiorno può ancora formulare una richiesta di ripresa in carico. Infine, il regolamento non autorizza il trasferimento di tale persona in un altro Stato membro senza che sia formulata una richiesta siffatta

Parti: Hasan

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Rifugiati - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso

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