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Giurisprudenza 42084/02 (25/03/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 25/03/2008

Oggetto: Vita privata; equo processo. Sospettato di millantato credito mentre svolgeva funzioni di agente informativo nel Servizio Indipendente di Protezione e di Anticorruzione, il ricorrente fu posto in detenzione preventiva nel dicembre 2000 e poi condannato a quattro anni di carcere nel novembre 2001. Il procuratore titolare dell’indagine penale aveva affermato, in sede di conferenza stampa 19 dicembre 2000, che il soggetto era colpevole. Il ricorrente denunciava le cattive condizioni detentive, la violazione di segretezza della propria corrispondenza durante la detenzione e il disconoscimento dei suoi diritti di difesa come della presunzione di innocenza. Il ricorrente richiamava gli Articoli 6 § 1 (diritto a un equo processo), 2 (presunzione di innocenza), 3 (diritto a un equo processo) nonché 8 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare) della Convenzione Europea dei Diritti Umani. La Corte, all’unanimità, afferma che il ricorrente non ha avuto limiti al libero esercizio dei suoi diritti difensivi e conclude per la non violazione dell’Articolo 6 § 1 e § 3. la Corte ritiene inoltre che la dichiarazione alla stampa da parte del procuratore può, nella fattispecie, essere percepita come un’anticipazione formale dichiarativa di colpevolezza del ricorrente, mentre questa non era stata ancora proceduralmente/legalmente dichiarata, ciò in violazione dell’Articolo 6 § 2. In ordine al violato diritto di riservatezza postale del ricorrente, la Corte la giudica non „prevista dalla legge“ e, all’unanimità, conclude per la violazione l’Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare).

Parti: Vitan c/ Romania

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Comunicazioni - Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Art. 48 Presunzione di innocenza