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Giurisprudenza C-402/05 P (16/01/2008)

Tipo: Conclusioni dell'Avvocato Generale

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 16/01/2008

Oggetto: L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di annullare non solo la sentenza del Tribunale di Primo grado, perché viziata da errore di diritto, ma anche il regolamento 881/2002 nella parte in cui riguarda il Sig. Kadi. In particolare, ritiene che il Tribunale di primo grado abbia commesso un errore nel dichiarare che il potere della Comunità di adottare il regolamento impugnato derivava dal combinato disposto degli artt. 60, 301 e 308 TCE. Il Tribunale ha commesso poi un ulteriore errore sostenendo che i giudici comunitari hanno solo una competenza limitata ad esaminare il regolamento. La Corte di giustizia, agendo alla stregua di giudice costituzionale dell’ordinamento giuridico comunitario, non può voltare le spalle ai valori fondamentali sui quali si fonda l’ordinamento comunitario e che essa ha il dovere di tutelare. L’Avvocato generale sostiene che la relazione tra il diritto internazionale e l'ordinamento giuridico comunitario è disciplinata dall'ordinamento giuridico comunitario stesso e che il diritto internazionale può avere efficacia soltanto alle condizioni stabilite dai principi costituzionali della Comunità. Il più importante di questi principi è quello secondo il quale la Comunità si basa sul rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto. L'Avvocato generale sostiene inoltre che le misure adottate per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale non possono operare in modo da ridurre al silenzio i principi generali del diritto comunitario e da privare i singoli dei loro diritti fondamentali. Al contrario, egli sostiene che, quando i rischi per la pubblica sicurezza sono ritenuti eccezionalmente elevati e particolarmente forte è la spinta ad adottare provvedimenti che incidono sui diritti individuali, è dovere dei giudici tutelare con accresciuta attenzione i precetti dello Stato di diritto . A suo parere, i giudici comunitari sono competenti a controllare se il regolamento impugnato rispetta i diritti fondamentali quali riconosciuti dal diritto comunitario. Propone quindi alla Corte di statuire essa stessa sulla conformità o meno del regolamento impugnato con i diritti fondamentali del sig. Kadi. Secondo l'Avvocato generale tale regolamento viola il diritto del sig. Kadi alla proprietà, il suo diritto ad essere ascoltato nonché il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Sostiene infatti che, poiché non esiste alcun meccanismo di controllo da parte di un organo giurisdizionale indipendente a livello delle Nazioni Unite, la Comunità non può prescindere da un adeguato procedimento di controllo giurisdizionale, quando dà esecuzione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Così facendo, la conseguente assoluta impossibilità per il sig. Kadi di ottenere un controllo giurisdizionale indipendente viola i suoi diritti fondamentali e non può essere ammessa in una Comunità fondata sui principi dello Stato di diritto. Di conseguenza il regolamento dovrebbe essere annullato nella parte che lo riguarda.

Parti: Yassin Abdullah Kadi c/ Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Classificazione: Libertà - Art. 17 Diritto di proprietà - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Giustizia: effettività - Art. 48 Diritti della difesa

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Segnalazioni: Efficacia della Carta
L’Avvocato generale cita in nota gli artt. 41 e 47 della Carta.