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Giurisprudenza C- 500/10 (29/03/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 29/03/2012

Oggetto: La Corte ha affermato che il diritto dell’UE non osta all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale che prevede l’estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni – e, in pratica, più di quattordici anni – prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l’Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado e l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione tributaria. Secondo la Corte si tratta di una misura eccezionale, diretta ad assicurare il rispetto del principio del termine ragionevole del giudizio, che non crea significative differenze nel modo in cui sono trattati i soggetti d’imposta e non pregiudica il principio di neutralità fiscale.

Parti: Ufficio IVA di Piacenza

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Giustizia - Disposizioni generali - Art. 54 Divieto dell’abuso di diritto

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