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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza Cause riunite C- 509/09 e C-161/10 (25/10/2011)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 25/10/2011

Oggetto: La Corte ha affermato che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito. La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, gli Stati membri devono assicurare che il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

Parti: eDate Advertising

Classificazione: Dignità - Art. 1 Dignità - Libertà - Art. 7 Vita privata - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Dati personali: rettifica - Dati personali: autorità indipendente - Art. 15 Diritto di stabilimento - Diritto di prestare servizi

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