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Giurisprudenza C-175/08, C-176/08, C-177/08, C-179/08 (02/03/2010)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 02/03/2010

Oggetto: La Corte, interpretando la Direttiva 2004/83/CE, ha affermato che una persona perde lo status di rifugiato quando si verifica un cambiamento significativo e non temporaneo delle circostanze nel paese terzo interessato, quando vengano meno le circostanze alla base del fondato timore della persona stessa di essere perseguitata a causa di uno dei motivi per i quali essa è stata riconosciuta come rifugiata, e quando non sussistono altri motivi di timore di essere perseguitata; ai fini della valutazione di un cambiamento delle circostanze, le autorità competenti devono verificare che i soggetti che offrono protezione, incluse le organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio, dispongano di un sistema giudiziario effettivo e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione; il criterio di probabilità per l’esame del rischio derivante da altre circostanze è lo stesso applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato; l’interessato, per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, può far valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce precedenti di persecuzione collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.

Parti: Aydin Salahadin Abdulla

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Rifugiati

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Segnalazioni: Efficacia della Carta
La Corte richiama la Carta e la include tra le fonti del diritto dell’UE.