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Giurisprudenza 9090/2006 (10/07/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 10/07/2008

Oggetto: Diritto a un ricorso effettivo. La ricorrente, Mirella Bandeau, è cittadina francese nata nel 1950 e residente a Poitiers (Francia). Ricopre la carica di funzionario civile presso il Ministero della Difesa. La suddetta ricorrente depositò tre atti di impugnazione relativi a tre ricorsi da essa avviati in tempi diversi e vertenti su tre distinte decisioni amministrative: una decisione di accertamento amministrativo, una di sanzione amministrativa ed una di rigetto della concessione di licenza per ristrutturazione. L’ interessata denunciava la mancata notifica delle due ordinanze di rigetto delle proprie domande, con pregiudizio al suo diritto di ottenere la licenza tramite impugnazione – anche nel merito - dinanzi al Consiglio di Stato, nonché il rigetto dei suoi ricorsi da parte dello stesso Consiglio di Stato, per mancanza di rappresentanza e di difesa tramite avvocato. La ricorrente richiamava l’Articolo 6, primo comma, (diritto di accesso al tribunale) della Convenzione Europea dei Diritti Umani. La Corte – all’unanimità – ha concluso affermando la violazione del suddetto Articolo 6, primo comma (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione Europea dei Diritti Umani e dichiarando che l’ accertata violazione rappresenta di per sé una forma satisfattiva, equa e proporzionata al pregiudizio morale subito dalla ricorrente.

Parti: Blandeau c/ Francia

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice