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Giurisprudenza T-87/11 (08/06/2011)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Tribunale di prima istanza delle Comunità Europee

Data: 08/06/2011

Oggetto: Il Tribunale, nel ricordare che l’UE, quando adotta delle misure restrittive, è tenuta a comunicare alla persona interessata i motivi alla base di tali misure in modo che questa possa esercitare i propri diritti di difesa e il proprio diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, ha annullato gli atti che congelano i fondi della Sig.ra Mamba poiché il Consiglio non ha motivato in maniera sufficiente in che modo la Sig.ra Bamba ha fatto ostruzionismo al processo di pace e di riconciliazione della Costa d’Avorio.

Parti: Bamba c/ Consiglio

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Giustizia: effettività - Art. 48 Diritti della difesa

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