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Giurisprudenza C-921/19 (10/06/2021)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 10/06/2021

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e la direttiva 2011/95/UE, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, ostano a una normativa nazionale in forza della quale si considera automaticamente che qualsiasi documento prodotto da un richiedente protezione internazionale a sostegno di una domanda reiterata non costituisce un «elemento o risultanza nuovo», qualora l’autenticità di tale documento non possa essere accertata o la fonte di un siffatto documento non possa essere oggettivamente verificata. Da un lato, la valutazione delle prove addotte a sostegno di una domanda di protezione internazionale non può variare a seconda che si tratti di una prima domanda o di una domanda reiterata e, dall’altro, uno Stato membro è tenuto a cooperare con un richiedente al fine di valutare gli elementi pertinenti della sua domanda reiterata, qualora quest’ultimo produca, a sostegno di tale domanda, documenti la cui autenticità non può essere accertata

Parti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éléments ou faits nouveaux)

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Rifugiati

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