Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza 10226/2003 (08/07/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 08/07/2008

Oggetto: Suffragio universale libero, diretto e segreto. La Corte – per 13 voti contro 4 – conclude per la non violazione dell’Articolo 3 (diritto a libere elezioni) del Protocollo n. 1 Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. I ricorrenti denunciavano che la “soglia elettorale” del 10% imposta sul piano nazionale per le elezioni legislative comportava attentato al diritto di libera espressione del voto popolare sulla scelta del corpo parlamentare. Gli stessi ricorrenti richiamavano l’Articolo 3 (diritto a libere elezioni) del citato Protocollo Addizionale n. 1. La Corte ritiene che la “soglia elettorale” del 10%, imposta sul piano nazionale ai partiti politici per ottenere rappresentanza parlamentare, costituisce ingerenza nei diritti elettorali dei ricorrenti. Tale misura ha per legittimo scopo la non eccessiva frammentazione e la non funzionalità nella composizione parlamentare, a favore quindi del rafforzamento alla stabilità governativa. La Corte osserva che tale soglia nazionale del 10% è la più alta tra le “soglie elettorali” adottate dagli Stati membri del Consiglio d’Europa. Soltanto tre Stati membri hanno adottato soglie alte (7 o 8 %). Un terzo degli Stati impone la soglia del 5% e tredici Stati hanno preferito la soglia di sbarramento più in basso. La Corte attribuisce importanza alle considerazioni degli organi del Consiglio d’Europa concordi sul carattere eccezionale e molto alto della “soglia elettorale” di cui è causa e auspicanti il suo abbassamento. La Corte rileva tuttavia che gli effetti di soglia elettorale possono essere diversi da paese a paese e che il ruolo svolto dalle soglie differisce soprattutto per il loro livello più o meno alto nonché per la configurazione che i partiti hanno in ogni Stato. Una soglia bassa scarta solo le formazioni minimali, cosa che complica la formazione di maggioranze stabili, mentre in caso di forte frammentazione del paesaggio politico, una soglia alta porta ad estromettere la rappresentanza di una parte rilevante dei voti. L’ampia varietà di normative elettorali negli Stati membri evidenzia la diversità di scelte possibili. Ne deriva del pari che la Corte non potrebbe valutare la soglia in questione senza tener conto del sistema elettorale in cui questa si inscrive, pur se è ammissibile ritenere una soglia elettorale del 5% come abbastanza ricorrente tra gli Stati membri. Tuttavia, ogni sistema elettorale deve essere valutato sotto l’ottica dell’evoluzione politica del paese. E’ per tale ragione che la Corte deve esaminare i correttivi e tutte le garanzie afferenti il sistema elettorale in questione, onde poterne valutare gli effetti. In ordine alla possibilità di presentarsi come candidato indipendente, la Corte sottolinea l’insostituibile contributo dato dai partiti politici al dibattito politico. Essa constata però che tale sistema non è sprovvisto di effetto pratico, evidenziato specialmente nelle elezioni del 2007, e che la mancanza di analoga soglia per i c.d. candidati indipendenti ha considerevolmente facilitato l’adozione di tale strategia elettorale. Altra soluzione è data dalla coalizione elettorale con altre formazioni politiche. Il ricorso a quest’ altra strategia ha dato altri tangibili risultati, come nelle elezioni 1991 e 2007. Di certo - nella misura in cui ci si limita ad osservare che alla fine delle elezioni novembre 2002, circa 14 milioni e mezzo di voti non hanno determinato una rappresentanza parlamentare – si può escludere che simili strategie abbiano ampia portata. Tuttavia, le elezioni del 2002 si sono svolte in clima di crisi per molteplici ragioni (crisi economiche e politiche, terremoti), ed il vizio di rappresentatività dedotto al loro esito potrebbe essere un effetto contestuale e non essere dipeso soltanto dall’alto tasso richiesto per la “soglia elettorale”. La Corte non omette di sottolineare che trattasi della sola elezione, dal 1983, in cui una parte notevolissima di voti non ha dato luogo a rappresentanza parlamentare. Di conseguenza, i partiti politici toccati dall’ “effetto soglia” sono riusciti in pratica a sviluppare strategie di attenuazione degli effetti più negativi, anche se tali strategie favoriscono proprio uno degli esiti non voluti dalla “soglia”, che resta sempre quello di evitare la frammentazione parlamentare. La Corte annette anche importanza al ruolo della Corte costituzionale. La sua attività di vigilanza nel prevenire gli eccessi dell’”effetto soglia” per un punto di equilibrio tra giusta rappresentanza politica e stabilità governativa, costituisce una garanzia istituzionale volta ad impedire che per effetto di tale soglia, il diritto previsto dall’Articolo 3 del Protocollo n. 1 sia deprivato nella sua essenza. In conclusione, la Corte considera che in linea di massima, una soglia elettorale del 10% appaia eccessiva ed essa aderisce alle considerazioni degli organi del Consiglio d’Europa preconizzanti il relativo abbassamento. Tale soglia costringe i partiti politici ad adottare strategie che minano la trasparenza del processo elettorale. Nella fattispecie, tuttavia, la Corte – considerato il contesto politico delle elezioni denunciate ma altresì il sistema di correttivi e di garanzie collaterali circoscriventi in pratica altri effetti deleteri sul sistema elettorale – non si è dichiarata convinta del fatto che la soglia del 10% abbia avuto l’effetto di ostacolare la sostanza dei diritti elettorali dei ricorrenti come sanciti dall’Articolo 3 del Protocollo n. 1. Pertanto, viene dichiarata non sussistente la violazione di tale norma.

Parti: Yumak e Sadak c/ Turchia

Classificazione: Cittadinanza - Art. 39 Diritto di voto per il parlamento europeo - Diritto di eleggibilità al parlamento europeo - Suffragio diretto, universale e libero