Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza C-167/12 (26/09/2013)

Tipo: Conclusioni dell’Avvocato generale

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 26/09/2013

Oggetto: A parere dell’avvocato generale la madre affidataria, che abbia avuto un bambino per effetto di un contratto di maternità surrogata successivamente alla nascita del bambino ha in ogni caso diritto al congedo di maternità previsto dal diritto dell’Unione, qualora assuma la custodia del bambino dopo la sua nascita, la maternità surrogata sia lecita nello Stato membro interessato e siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui la madre affidataria non provveda all’allattamento del bambino dopo la nascita. Il congedo di maternità concesso alla madre surrogata deve essere sì detratto da quello spettante alla madre affidataria, ma quest’ultimo non può essere comunque inferiore a due settimane. L’Avvocato generale ritiene, infine, che il principio della parità di opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in questioni di lavoro e di occupazione non sia pertinente nella specie e non debba, pertanto, essere preso in considerazione.

Parti: CD c. ST

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Uguaglianza - Art. 24 Diritti dei bambini - Solidarietà - Art. 33 Congedi parentali - Art. 34 Servizi sociali per maternità

Testo download Italiano Inglese Francese