Giurisprudenza C-234/12 (16/05/2013)
Tipo: Conclusioni dell'Avvocato generale
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 16/05/2013
Oggetto: L’Avvocato generale ha affermato che una disciplina nazionale che, al di sotto del limite di affollamento pubblicitario stabilito dalla direttiva 2010/13/UE, pari al 20 % di ogni ora d'orologio, prescriva per la pubblicità nella televisione a pagamento un tempo di trasmissione inferiore rispetto a quello della televisione privata in chiaro, è incompatibile con tale direttiva letta in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, sancito dal diritto dell’Unione, e con l’articolo 56 TFUE, nella misura in cui persegua lo scopo di garantire maggiori entrate pubblicitarie a emittenti televisive in chiaro, benché queste non soffrano di alcuno svantaggio concorrenziale evidente; al contrario, tale disciplina è compatibile con la direttiva, letta in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, sancito dal diritto dell’Unione, e con l’articolo 56 TFUE, nella misura in cui persegua in modo proporzionato lo scopo di tutelare i telespettatori, in quanto consumatori, contro una pubblicità televisiva eccessivamente gravosa. L’Avvocato generale ha infine affermato che l’articolo 49 TFUE e l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE non ostano a una siffatta normativa.
Parti: Sky Italia s.r.l.
Classificazione: Libertà - Art. 11 Media - Pluralismo - Art. 15 Diritto di stabilimento - Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori
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