Note e Commenti (24/02/2008) - La dignità nella giurisprudenza costituzionale portoghese
Titolo: La dignità nella giurisprudenza costituzionale portoghese
Data: 24/02/2008
Oggetto: La Costituzione della Repubblica portoghese sancisce esplicitamente il principio della dignità della persona umana nel suo art. 1, secondo il quale: “Il Portogallo è una Repubblica sovrana, fondata sulla dignità della persona umana e sulla volontà popolare ed è impegnata nella costruzione di una società libera, giusta e solidale”. Al riguardo, sembra certamente significativa la prudenza (e la parsimonia) della giurisprudenza costituzionale portoghese tanto nella definizione del contenuto del principio in questione quanto nella valutazione della sua densità normativa e della sua portata applicativa.
Lingua Originale: Italiano
Classificazione: Dignità - Art. 4 Tortura - Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti
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