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Giurisprudenza C-26/22 e C-64/22 (07/12/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 07/12/2023

Oggetto: La Corte ha affermato che il regolamento generale sulla protezione dei dati osta ad una prassi di società che forniscono informazioni commerciali consistente nel conservare, nelle proprie banche dati, informazioni provenienti da un registro pubblico relative alla concessione di esdebitazioni a favore di persone fisiche, al fine di poter fornire informazioni sul merito creditizio di tali persone, per un periodo che va oltre quello durante il quale i dati sono conservati nel registro pubblico. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali che lo riguardano qualora si opponga al trattamento e non sussistano motivi legittimi prevalenti che possano giustificare, in via eccezionale, il trattamento in esame. Infine, secondo la Corte, il titolare del trattamento è tenuto a cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali oggetto di un trattamento illecito

Parti: SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)

Lingua Originale: Tedesco

Classificazione: Libertà - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Dati personali: rettifica - Dati personali: autorità indipendente

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