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Giurisprudenza C-175/22 (09/11/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 09/11/2023

Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita. Invece, secondo la Corte, la direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata

Parti: BK (Requalification de l’infraction)

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Art. 48 Presunzione di innocenza - Diritti della difesa

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