Giurisprudenza cause riunite C-514/21 e C-515/21 (23/03/2023)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 23/03/2023
Oggetto: Secondo la Corte, la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, letta alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata, qualora risulti che il procedimento che ha condotto a una seconda condanna penale di tale persona, determinante per l’emissione del mandato d’arresto europeo, si è svolto in contumacia a meno che il mandato d’arresto europeo contenga, per quanto riguarda tale procedimento, una delle indicazioni previste dalla stessa decisione-quadro. La Corte ha però affermato che la decisione quadro 2002/584, osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo si è svolto in contumacia, o subordini la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in contumacia e che risulta determinante per l’emissione di tale mandato
Parti: Minister for Justice and Equality (Levée du sursis)
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Art. 48 Diritti della difesa
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