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Giurisprudenza Cause riunite C-323/21, C-324/21, C-325/21 (12/01/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 12/01/2023

Oggetto: Secondo la Corte, quando il termine per il trasferimento di un cittadino di un paese terzo è iniziato a decorrere tra uno Stato membro richiesto e un primo Stato membro richiedente, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata da tale interessato è trasferita a tale Stato membro richiedente a motivo della scadenza del suddetto termine, anche se nel frattempo detto interessato ha presentato in un terzo Stato membro una nuova domanda di protezione internazionale che ha portato all’accoglimento, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di ripresa in carico presentata da tale terzo Stato membro, purché detta competenza non sia stata trasferita al suddetto terzo Stato membro a motivo della scadenza di uno dei termini previsti dal regolamento 604/2013 (UE). A seguito di un siffatto trasferimento di detta competenza, lo Stato membro in cui si trova il medesimo interessato non può procedere al trasferimento di quest’ultimo verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di nuova competenza, ma può, invece, nel rispetto dei termini, presentare una richiesta di ripresa in carico a quest’ultimo Stato membro. La Corte ha affermato che il regolamento n. 604/2013, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale successivamente in tre Stati membri deve poter disporre, nel terzo di tali Stati membri, di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di avvalersi del fatto che la competenza a esaminare la sua domanda è stata trasferita, a motivo della scadenza del termine di trasferimento, previsto dal regolamento, al secondo di detti Stati membri

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice

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