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Giurisprudenza C-223/19 (24/09/2020)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 24/09/2020

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, non osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che un’impresa controllata dallo Stato si è impegnata, mediante contratto, a versare loro direttamente e che supera determinate soglie fissate da tale normativa si vedono privati, da un lato, di un importo trattenuto sulla parte di tale pensione eccedente una di dette soglie e, dall’altro, del beneficio di un’indicizzazione contrattualmente convenuta di detta pensione, anche laddove la quota di ex lavoratori in relazione ai quali l’importo di una siffatta pensione aziendale è stato interessato dalle disposizioni nazionali in questione sia notevolmente più elevata tra gli ex lavoratori di sesso maschile rientranti nell’ambito di applicazione di queste ultime rispetto agli ex lavoratori di sesso femminile ivi rientranti, a condizione che tali conseguenze siano giustificate da fattori obiettivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. La Corte ha poi affermato che la direttiva 2000/78 e gli articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che un’impresa controllata dallo Stato si è impegnata, mediante contratto, a versare loro direttamente e che supera determinate soglie fissate da tale normativa si vedono privati, da un lato, di un importo trattenuto sulla parte di tale pensione eccedente una di dette soglie e, dall’altro, del beneficio di un’indicizzazione contrattualmente convenuta di detta pensione, per il solo fatto che detta normativa si applica unicamente a beneficiari che hanno superato una determinata età. Infine, secondo la Corte, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a che uno Stato membro si astenga dal prevedere, nel proprio ordinamento giuridico, un mezzo di ricorso autonomo diretto, in via principale, a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che attuano tale diritto, purché esista la possibilità di un siffatto esame in via incidentale

Parti: NK (Pensions d’entreprise de personnel cadre)

Classificazione: Libertà - Art. 16 Libertà d’impresa - Art. 17 Diritto di proprietà - Uguaglianza - Art. 20 Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice

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