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Giurisprudenza 9103/04 (08/07/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 08/07/2008

Oggetto: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali. La Corte - all’unanimità - ha concluso che il Partito ricorrente può ritenersi “vittima”, ai sensi dell’Articolo 34 (diritto a ricorso individuale) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, della violazione dell’Articolo 3 del Protocollo n. 1 Addizionale alla Convenzione medesima; sempre all’unanimità ha concluso per la non violazione del citato Articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni) della stessa Convenzione per quanto concerne le modificazioni apportate il 27 febbraio 2004 al sistema di iscrizione nelle liste elettorali in vista delle nuove elezioni legislative del 28 marzo 2004; per 5 voti contro 2, la Corte ha dichiarato la non violazione dell’Articolo 3 del citato Protocollo n. 1 in ordine alla composizione delle liste elettorali vigente all’epoca; all’unanimità, la Corte si è pronunciata per la violazione dello stesso Articolo 3 del Protocollo n. 1 perché gli elettori delle circoscrizioni di Khulo e di Kobuleti si sono visti deprivare del diritto di voto; e sempre all’unanimità, la Corte si è pronunciata per la non violazione dell’Articolo 14 (divieto di discriminazione) nel combinato disposto dell’Articolo 3 del citato Protocollo n. 1.

Parti: Parti Travailliste Géorgien c/ Georgia

Classificazione: Cittadinanza - Art. 40 Diritto di voto alle elezioni comunali - Diritto di eleggibilità alle elezioni comunali