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Giurisprudenza C-688/18 (13/02/2020)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 13/02/2020

Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non osta a una normativa nazionale la quale prevede che – nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato – il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l’imputato abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, oppure  non sia comparso a una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività, di modo che il giudice nazionale adito ripeta tali attività, in particolare procedendo a una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente

Parti: Spetsializirana prokuratura

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Art. 48 Presunzione di innocenza - Diritti della difesa

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