Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza C-373/13 (24/06/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 24/06/2015

Oggetto: La Corte ha affermato che un permesso di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, può essere revocato o quando sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico oppure quando sussistono motivi per applicare la deroga al principio di non respingimento. Il sostegno a un’associazione terroristica iscritta nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, può costituire uno degli «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico», ai sensi dell’art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, anche se le condizioni previste dall’articolo 21, paragrafo 2, della stessa non sono riunite. Affinché un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato possa essere revocato per il motivo che tale rifugiato sostiene siffatta associazione terroristica, le autorità competenti sono tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell’associazione sia del rifugiato di cui trattasi. Quando uno Stato membro decide di allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno è stato revocato, ma sospende l’esecuzione di tale decisione, è incompatibile con la richiamata direttiva privarlo dell’accesso alle prestazioni garantite dalla medesima, salvo che trovi applicazione un’eccezione espressamente prevista da questa stessa direttiva

Parti: T.

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Rifugiati - Art. 19 Espulsione - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di soggiorno

Testo download Italiano Inglese Francese