Giurisprudenza C-456/13 P (28/04/2015)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 28/04/2015
Oggetto: La Corte ha respinto l’impugnazione delle ricorrenti affermando che esse non sono direttamente interessate dai regolamenti impugnati. Pur riconoscendo che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non avendo esaminato se le ricorrenti fossero direttamente interessate dai regolamenti summenzionati e avendo fondato l’irricevibilità del ricorso sul fatto che i medesimi regolamenti comportavano misure di esecuzione, la Corte ha concluso che un tale errore non poteva comportare l’annullamento della sentenza impugnata per quanto riguarda l’irricevibilità del ricorso contro i suddetti regolamenti. In merito all’argomento delle ricorrenti basato sull’articolo 47 della Carta, la Corte ha ricordato che tale disposizione non ha lo scopo di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, come si evince dalle spiegazioni relative a tale articolo 47, le quali devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima. La Corte ha precisato che il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito non soltanto dalla Corte, ma anche dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. Al riguardo ha precisato che, nell’ambito di un procedimento nazionale, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo. Ne consegue che il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo di legittimità degli atti dell’Unione. Nei confronti delle persone che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, per intentare un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, spetta dunque agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. La Corte ha pertanto concluso che una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro un atto di cui non è destinataria e che comporta misure di esecuzione solamente quando tale atto la riguardi direttamente ed individualmente. Per quanto attiene alla seconda di tali condizioni, la Corte ha precisato che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguardi individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari
Parti: T & L Sugars e Sidul Açúcares c. Commissione
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Giustizia: effettività
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