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Giurisprudenza 839/2002 (24/01/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 24/01/2008

Oggetto: La Corte, all’unanimità, conclude per la violazione dell’Articolo 3 (proibizione della tortura) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, a causa dei maltrattamenti e degli stupri ripetuti commessi da un poliziotto e da agenti istruttori sulla persona di Olga Maslova; per la violazione dell’Articolo 3 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti) della stessa Convenzione Europea, a causa dei maltrattamenti inflitti a Fedor Nalbandov da agenti istruttori; per la violazione dell’Articolo 3 (mancanza di un’inchiesta effettiva) nel caso di entrambi i ricorrenti, a causa della mancanza di indagine / inchiesta da parte della autorità nazionali; per il non rispetto dell’Articolo 38 § 1 a) (obbligo di fornire tutte le facilitazioni necessarie all’esame della questione).

Parti: Maslova et Nalbandov c/ Russia

Classificazione: Dignità - Art. 4 Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Disposizioni generali - Art. 53 Livello di protezione