Giurisprudenza 6846/2002 (15/11/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 15/11/2007
Oggetto: Diritto alla vita; libertà e sicurezza; pene, trattamenti inumani o degradanti; accesso alla giustizia; portata dei diritti garantiti e livello di protezione.
Diritto alla vita a seguito della sparizione e del presumibile decesso del marito della ricorrente e per la mancanza di ogni effettiva indagine sul caso e sulle circostanze di tale scomparsa; proibizione dei trattamenti inumani o degradanti; diritto alla libertà e alla sicurezza riferiti alla mancata convalida dell’arresto di cui tale marito è stato oggetto; diritto ad un ricorso effettivo; inosservanza dell’Articolo 38 Punto 1 (obbligo per gli Stati interessati di fornire tutte le facilitazioni necessarie all’esame della causa) della Convenzione Europea, motivata dal rifiuto del Governo russo di comunicare i mezzi di prova richiesti dalla Corte.
Parti: Khamila Issaieva c/ Russia
Classificazione: Dignità - Art. 4 Tortura - Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti