Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza C-277/11 (22/11/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 22/11/2012

Oggetto: La Corte ha affermato che l’obbligo di cooperazione dello Stato membro interessato con il richiedente asilo non può essere interpretato nel senso che, qualora lo straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l’autorità nazionale competente intenda respingere anche questa seconda domanda, tale autorità debba, prima dell’adozione della sua decisione, informare l’interessato dell’esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest’ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista in proposito. Tuttavia, in un sistema nazionale caratterizzato dall’esistenza di due procedure distinte e successive riguardanti il riconoscimento dello status di rifugiato e il riconoscimento della protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell’ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito. La circostanza che l’interessato sia già stato validamente sentito durante l’istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell’ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.

Parti: M.M.

Classificazione: Cittadinanza - Art. 41 Diritto ad una buona amministrazione verso gli organi dell’unione - Giustizia - Art. 48 Diritti della difesa

Testo download Italiano Inglese Francese