Giurisprudenza C-396/11 (18/10/2012)
Tipo: Conclusioni dell'Avvocato generale
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 18/10/2012
Oggetto: L’Avvocato generale, premettendo che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea fanno parte del diritto primario dell’Unione e che i diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell’Unione, ha sostenuto che la privazione della libertà e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura di esecuzione di un mandato d’arresto europeo costituiscono un’ingerenza nel diritto alla libertà della persona ricercata ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione e dell’articolo 6 della Carta. Di regola, tale ingerenza è giustificata quale misura «necessaria in una società democratica» in forza dell’articolo 5, par. 1, lettera f), della Convenzione. Ciononostante, la detenzione ai sensi di tale disposizione non deve essere arbitraria e l’articolo 6 della Carta deve essere interpretato alla stregua dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione. La competente autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d’arresto europeo può dunque respingere la richiesta di consegna qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona di cui è chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati, durante o in seguito al procedimento di consegna. Tuttavia, tale rifiuto sarà giustificato solamente in circostanze eccezionali. Nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta, la violazione in questione deve essere talmente grave da minare sostanzialmente l’equità del processo. La persona che deduce una violazione deve convincere l’autorità chiamata a decidere che le sue obiezioni sono fondate nel merito. Le violazioni pregresse che siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione. Infine l’Avvocato generale suggerisce alla Corte di rispondere che l’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può respingere la richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione quadro da parte dello Stato di emissione del mandato d’arresto europeo senza con ciò violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni del diritto dell’Unione.
Parti: Ciprian Vasile Radu
Classificazione: Libertà - Art. 6 Sicurezza - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Giustizia: effettività - Art. 48 Diritti della difesa - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti
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