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Giurisprudenza C-619/10 (06/09/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 06/09/2012

Oggetto: La Corte ha affermato che quando il convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro di origine e corredata dell’attestato redatto ai sensi dell’articolo 54 del regolamento 44/2001, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito del ricorso, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove. Il giudice dello Stato membro richiesto, poi, non può rifiutare, in forza della clausola relativa all’ordine pubblico, l’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene una disamina né dell’oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest’ultimo, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa dell’impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva.

Parti: Trade Agency

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Giustizia: effettività

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