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Giurisprudenza 26410/07 (03/07/2007)

Tipo: Ordinanza

Autorità: Corti nazionali: Corti di merito (Italia) - Tribunale Civile di Roma

Data: 03/07/2007

Oggetto: L’Autorità giudiziaria, adìta ex Dlgs. 30/2005 -che ha introdotto il Codice della Proprietà Industriale e Intellettuale- accoglie il ricorso principale avanzato da Telecom Italia S.p.A. per la inibitoria della attività di contatto telefonico a fini promozionali (telemarketing) nei confronti di propri clienti riservati che non figurano negli elenchi telefonici pubblici e non hanno espresso il consenso alla telefonata in quanto in violazione dell’art.58 del Codice del Consumo nonché degli artt. 11, 23, 129 e 130 del Codice della Privacy oltre a due diverse deliberazioni del Garante e, pertanto, caratterizzate da scorrettezza e concorrenza sleale. Parallelamente, il Tribunale accoglieva il ricorso incidentale presentato dalla Wind per la inibitoria alla Telecom della raccolta dei consensi per l’aggiornamento degli elenchi telefonici tramite l’invio di moduli precompilati con riferimento all’opzione negativa del consenso nonché della indicazione negli elenchi telefonici pubblici e in tutte le proprie banche dati accessibili agli operatori concorrenti della numerazione del cliente come non contattabile in presenza del diniego di consenso acquisito in tal modo.

Parti: Telecom Italia S.p.A. c/ Wind Telecomunicazioni S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Fasweb S.p.A.

Lingua Originale: Italiano

Classificazione: Libertà - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Dati personali: rettifica - Dati personali: autorità indipendente - Art. 16 Libertà d’impresa - Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori

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