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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza C-130/10 (19/07/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 19/07/2012

Oggetto: La Corte ha respinto il ricorso di annullamento, presentato dal Parlamento europeo, del regolamento UE n. 1286/2009, affermando che l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE costituisce l’adeguato fondamento normativo di misure, come quelle in oggetto nella fattispecie, rivolte a destinatari coinvolti in atti di terrorismo che, alla luce delle loro attività a livello mondiale e alla dimensione internazionale della minaccia che rappresentano, incidono in modo essenziale sull’azione esterna dell’Unione. La differenza tra gli articoli 75 TFUE e 215 TFUE quanto all’implicazione del Parlamento risulta dalla scelta, operata dagli autori del Trattato di Lisbona, di conferire un ruolo più limitato al Parlamento riguardo all’azione dell’Unione nel contesto della PESC. La Corte ha chiarito che un atto, quale il regolamento impugnato, che contenga garanzie relative al rispetto dei diritti fondamentali delle persone che figurano nell’elenco, può essere adottato in base all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. La tesi secondo la quale un atto del genere potrebbe essere adottato solo in base all’articolo 75 TFUE si risolverebbe nel privare l’articolo 215 TFUE di gran parte del suo effetto utile, mentre l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali vincola anche gli atti dell’Unione che attuano risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Disposizioni generali - Art. 51 Ambito di applicazione

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