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Giurisprudenza 11106/2004; 11108/2004; 11116/2004; 11311/2004; 13276/2004 (31/07/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 31/07/2007

Oggetto: Invocando l’articolo 6 § 1 (diritto all’equo processo), gli interessati sostenevano che l’auspicata imparzialità di giudizio era totalmente mancata in uno dei giudici della corte di appello che aveva esaminato la loro causa, la giudice G., perché costei era stata componente di quel collegio giudicante che il 1 luglio 2002 aveva deciso di prolungare la custodia cautelare del quarto ricorrente, sulla base delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale. Gli altri ricorrenti denunciavano che, per quanto il solo quarto ricorrente fosse diretto destinatario della sentenza emessa il 1 luglio 2002, questa conteneva principi generali sull’ambiente dei motociclisti cui appartenevano però tutti loro. Essi sostenevano inoltre che il fatto che la Signora W., uno dei membri della giuria popolare formatasi per esigenze procedurali dinanzi la corte di appello, fosse stata ricusata per avere deposto dinanzi la polizia sulle circostanze di causa, aggravava la dedotta mancanza di imparzialità di tutto il procedimento. La Corte rileva che la decisione di prolungamento della custodia cautelare è stata adottata – conformemente ai principi del codice di procedura penale - perché esistevano fondati motivi di ritenere che il ricorrente avesse commesso l’infrazione che gli era stata contestata. La Corte osserva inoltre che il ricorrente non avrebbe potuto essere riconosciuto colpevole dalla corte di appello senza che i magistrati togati che la componevano vi avessero consentito. Ne consegue che lo scarto tra la questione che la giudice G. abbia avuto modo di decidere in modo categorico sul prolungamento o meno della custodia cautelare, e la questione secondo cui essa abbia dovuto pronunciarsi per ratificare o rigettare il verdetto della giuria della corte di appello, era minimo. Peraltro, la giudice G. si è pronunciata altresì sulla pena inflitta al quarto ricorrente. Sulla base di tali presupposti, la Corte ritiene che quest’ultimo aveva legittimi motivi per dubitare dell’obbligatoria imparzialità della corte di appello e dichiara, all’unanimità, esservi stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Essa ritiene per contro che le osservazioni della giudice G. sull’ambiente dei motociclisti non comportavano alcun apprezzamento sul fatto di sapere se sussistevano buone ragioni per dedurre che gli altri ricorrenti avessero commesso i reati alla base delle imputazioni, dato che le contestazioni di causa avevano differente oggetto, sapere cioè se la messa in libertà del quarto ricorrente avrebbe costituito attentato all’ordine pubblico. Per questi motivi, 8.- la Corte ritiene che i timori evocati dal ricorrente non possano ritenersi obiettivamente giustificati. La Corte ritiene, inoltre, che la partecipazione della Signora W. al processo come membro della giuria popolare – per la natura, la fase di intervento e la brevità di tale partecipazione – non poteva suscitare dubbi, nei ricorrenti, sull’imparzialità della giuria medesima. Di conseguenza, la Corte dichiara, per quattro voti contro tre, che la partecipazione della Signora W. al processo come membro della giuria non ha comportato violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Parti: Ekeberg e altri c/ Norvegia

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Indipendenza ed imparzialità dei giudici