Giurisprudenza C-70/10 (14/04/2011)
Tipo: Conclusioni dell'Avvocato
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 14/04/2011
Oggetto: Secondo l’Avvocato generale un provvedimento che ordina ad un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio e di blocco delle comunicazioni elettroniche per tutelare i diritti di proprietà intellettuale lede, in linea di principio, i diritti fondamentali. Per essere ammissibile, un provvedimento di questo tipo dovrebbe rispettare le condizioni per la limitazione all’esercizio dei diritti previste dalla Carta dei diritti fondamentali. In particolare, dovrebbe essere basato su un fondamento normativo che soddisfi i requisiti della “qualità della legge” in questione.
Parti: Scarlet Extended SA
Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Dati personali: rettifica - Dati personali: autorità indipendente - Art. 11 Libertà di espressione - Art. 17 Proprietà intellettuale
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