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Giurisprudenza 17721 / 2002; 38419 / 2002 (05/06/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 05/06/2007

Oggetto: Proibizione di trattamenti inumani o degradanti, in considerazione dei maltrattamenti subiti dai ricorrenti durante il loro arresto preventivo, e per l’assenza di ogni concreta indagine sulle prove da essi addotte di tali maltrattamenti. Nella causa “Sacettin Yildiz c/ Turchia” la Corte conclude del pari, all’unanimità, per la violazione dell’articolo 6 § 1 e § 3, c) (diritto a un processo equo). Nella causa “Sacettin Yildiz c/ Turchia” la Corte ritiene che un nuovo processo o una riapertura della procedura, su richiesta dell’ interessato, rappresenterebbe – in linea di principio – un mezzo adeguato per sanare l’accertata violazione dell’articolo 6, § 1 e § 3, c).

Parti: Hürriyet Yilmaz c/ Turchia; Sacettin Yildiz c/ Turchia

Classificazione: Dignità - Art. 4 Tortura - Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice