Giurisprudenza 7510/04 (31/05/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 31/05/2007
Oggetto: Diritto alla vita e ad un ricorso effettivo. La ricorrente si doleva soprattutto del fatto che lo Stato non avesse protetto la vita dei suoi figli ma anche di non avere beneficiato dell’accesso ad un tribunale per chiedere giustizia. Essa invocava gli Articoli 2 (diritto alla vita), 6 (diritto ad un equo processo) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
La Sezione ha deciso di esaminare la causa anche dal punto di vista dell’Articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo).
Decisione della Corte
Articolo 2
La Corte osserva che, in virtù dell’articolo 2, § 1 a) e b) della legge del 1993 sulla polizia, uno dei principali doveri della polizia consiste nella protezione delle libertà e dei diritti fondamentali, la vita e la salute. Il locale posto di polizia conosceva la situazione determinatasi nella famiglia della ricorrente avuto riguardo soprattutto alla denuncia penale depositata il 2 novembre 2002 e alle grida di soccorso lanciate durante la notte dal 26 al 27 dicembre 2002.
Dinanzi a tale situazione, la polizia era particolarmente tenuta – sulla base delle applicabili disposizioni del codice di procedura penale e del regolamento di polizia – a registrare la querela della
ricorrente, ad aprire immediatamente una inchiesta ed un procedimento penale contro il marito della ricorrente, ad annotare scrupolosamente le invocazioni di urgenza, ad informare dell’evolversi della situazione e, infine, a prendere misure in ordine al fatto denunciato secondo cui il marito della ricorrente aveva un’arma da fuoco e minacciava di servirsene.
Tuttavia, come hanno accertato i tribunali nazionali, la polizia non si è fatta carico di rispettare tali doveri. Al contrario, uno dei poliziotti ha aiutato la ricorrente e suo marito a modificare la denuncia penale depositata il 2 novembre 2002 in modo che questa potesse essere trattata come un’infrazione minore non richiedente altra misura. I tribunali nazionali hanno peraltro constatato che la morte dei bambini della ricorrente era la conseguenza diretta di tali negligenze.
Viste le proprie precedenti conclusioni così come il parere del Governo slovacco secondo cui le autorità interne non hanno adottato le misure necessarie alla protezione della vita dei bambini della ricorrente, la Corte stabilisce esservi stata violazione dell’Articolo 2.
Articolo 13
La Corte constata che la ricorrente avrebbe dovuto poter domandare risarcimento del danno morale subito da essa e dai suoi figli data la loro morte ma che l’interessata non ha beneficiato di alcun ricorso finalizzato a tale scopo, in violazione dell’Articolo 13.
Parti: Kontrovà c/ Slovacchia
Classificazione: Dignità - Art. 2 Diritto alla vita - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice