Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza 106/ 2002 (10/05/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 10/05/2007

Oggetto: Proibizione di trattamenti inumani o degradanti; diritto ad un ricorso effettivo. Dal 19 dicembre 1999 al novembre 2001, M. Benediktov fu trattenuto in carcerazione provvisoria in due diverse prigioni di Mosca. Secondo il ricorrente, queste prigioni erano pesantemente sovraffollate. Nelle celle più piccole, con superficie di 12,7 metri quadrati, i detenuti disponevano di meno di 2,2 metri quadrati di spazio personale e, nelle celle più grandi – 55, 2 metri quadrati – essi disponevano di meno di 1 metro quadrato. Considerato che non vi erano sufficienti letti a castello, i detenuti, compreso il ricorrente, dovevano condividere i letti che venivano occupati a turno. Il ricorrente denuncia del pari che dopo essere stato infettato dal virus dell’epatite, non ha usufruito di cure adeguate. Con richiamo particolare agli Articoli 3 e 13, M. Benediktov si doleva delle spaventose condizioni nelle quali era stato detenuto dal 19 dicembre 1999 al novembre 2001 e sosteneva di non aver potuto fruire di alcun effettivo ricorso per eliminare tale pregiudizio. Decisione della Corte. Articolo 3 Le parti dissentono circa le reali condizioni di detenzione provvisoria di M. Benediktov. Tuttavia, un punto non è affatto controverso: la superficie delle celle. M. Benediktov sostiene che le celle erano gravemente sovraffollate; il Governo non ha potuto fornire complete informazioni sul numero di detenuti per cella. Considerato che il Governo non offre alcuna convincente spiegazione circa le ragioni della suddetta mancata informativa e che, dinanzi la Corte, il Governo riconosce comunque che le celle forse erano sovraffollate, la Corte decide di esaminare la vertenza fondandosi sulle tesi del ricorrente. Indipendentemente dalle ragioni all’origine della sovrappopolazione carceraria, la Corte ritiene incombere sul governo russo l’obbligo di organizzare il proprio sistema penitenziario in modo tale da assicurare il rispetto della dignità dei detenuti, al di là delle difficoltà di ordine finanziario o logistico con cui il Governo poteva/può trovarsi a confronto. In effetti, la Corte ha spesso concluso per la violazione dell’Articolo 3, motivata dalla sofferenza gravante sui detenuti per mancanza di spazio personale. La Corte sottolinea che il Governo non ha invocato alcun motivo di fatto o argomento tale da far concludere diversamente nella fattispecie. Il fatto che il ricorrente sia stato costretto per circa due anni a vivere, dormire e utilizzare servizi igienici in una cella occupata da un così gran numero di detenuti e che egli non abbia avuto che un’ora al giorno di movimento all’aria aperta è di per sé sufficiente a provocare uno sgomento ed una prova di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza connessa allo stato di detenzione, nonché a far insorgere in lui sentimenti di paura, angoscia ed inferiorità atti ad umiliare e avvilire. Se non è stato possibile stabilire “al di là di ogni ragionevole dubbio” che l’aerazione, il riscaldamento, l’illuminazione e le condizioni igieniche erano inaccettabili, occorre tenere conto di tali fattori, e soprattutto la sovrappopolazione carceraria nonché la forte probabilità che l’interessato abbia contratto un’epatite, per dimostrare che le condizioni detentive di M. Benediktov hanno oltrepassato il livello di tolleranza ex Articolo 3. Di conseguenza, la Corte conclude per la violazione dell’Articolo 3 a causa delle condizioni detentive di M. Benediktov dal 19 dicembre al novembre 2001. Articolo 13 Riguardo poi al generale, strutturale problema della sovrappopolazione negli stabilimenti penitenziari russi e al fatto che non si tratta semplicemente di un problema riguardante la sola persona di M. Benediktov, la Corte ritiene che il Governo non ha dato prova dell’esistenza di strumenti difensivi interni che potessero permettere al ricorrente di dolersi delle condizioni generali della propria detenzione e chiedere adeguato rimedio. Di conseguenza, la Corte conclude per la violazione dell’Articolo 13 a causa dell’assenza di strumenti di ricorso interno effettivo e accessibile.

Parti: Benediktov c/ Russia

Classificazione: Dignità - Art. 4 Tortura - Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice