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Giurisprudenza 1543/06 (03/05/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 03/05/2007

Oggetto: Nell’ambito di una campagna denominata “I giorni dell’eguaglianza”, organizzata dal 10 al 12 giugno 2005 dalla referente Fondazione, i ricorrenti volevano effettuare una sfilata nelle strade di Varsavia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della discriminazione verso minoranze, donne e handicappati. I ricorrenti intendevano altresì per il 12 giugno 2005 svolgere riunioni in sette piazze di Varsavia allo scopo di protestare, in determinati casi, avverso discriminazioni perpetrate nei confronti di numerose minoranze e, in altri casi, avverso analoghe discriminazioni riguardanti le donne. I ricorrenti si dolevano di una violazione del loro diritto alla libertà di riunione pacifica a causa delle modalità con cui le autorità nazionali avevano applicato ad essi la pertinente normativa interna. Deducevano anche di non avere avuto la possibilità di ricorrere ad una procedura che avrebbe permesso loro di ottenere una decisione definitiva prima della data prevista per le manifestazioni. Infine, i ricorrenti sostenevano di essere stati trattati in modo discriminatorio perché non erano stati autorizzati ad organizzare talune manifestazioni mentre altre organizzazioni avevano beneficiato di tale autorizzazione. Invocavano sia l’Articolo 11 sia gli Articoli 13 e 14 in combinato disposto con l’Articolo 11. Decisione della Corte. Articolo 11. La Corte rileva l’importanza particolare da essa accordata al pluralismo, alla tolleranza e allo spirito di apertura. Il pluralismo si fonda in pari misura sull’autentico riconoscimento nonché sul rispetto della diversità e della dinamica di tradizioni culturali, identità etniche e culturali, credenze religiose, idee e opinioni artistiche, letterarie, socio-economiche. L’interazione armoniosa di persone e gruppi alle varie identità è indispensabile alla coesione sociale. E’ poi del tutto naturale che, allorquando una società vive in maniera sana, la partecipazione dei cittadini al processo democratico si esprime in gran parte attraverso l’appartenenza ad associazioni nel cui interno essi possano integrarsi con gli altri e mirare insieme ad obiettivi comuni. L’obbligo positivo gravante sullo Stato di vigilare circa il rispetto autentico ed effettivo della libertà di associazione e di riunione riveste un’importanza particolare per le persone aventi opinioni impopolari o appartenenti a minoranze, e ciò perché esse sono più suscettibili di essere vittime di discriminazione. La Corte riconosce che le manifestazioni in definitiva si sono svolte nelle date previste. Tuttavia, i ricorrenti hanno corso un rischio poiché le stesse manifestazioni, allora, non erano ufficialmente autorizzate. La Corte osserva che ciò avrebbe potuto dissuadere i ricorrenti e altre persone dal partecipare a tali eventi per la ragione che, mancando l’autorizzazione ufficiale, le autorità non potevano garantire una protezione contro eventuali manifestanti in dissenso. Orbene tale situazione non ha potuto più essere sanata dai ricorsi giudiziali accessibili ai ricorrenti poiché le decisioni in loro favore non sono state emesse che dopo le date in cui le manifestazioni dovevano svolgersi. Di conseguenza, la Corte ritiene che vi è stata ingerenza nei diritti dei ricorrenti così come garantiti dall’Articolo 11. Inoltre, con riguardo alle decisioni 17 giugno e 22 agosto 2005 annullanti le decisioni di prima istanza, tale ingerenza non era “prevista dalla legge”. Questa conclusione non può che essere consolidata dalla Sentenza della Corte costituzionale 18 gennaio 2006. Pertanto, la Corte conclude per la violazione dell’Articolo 11. Articolo 13 nel combinato disposto dell’Articolo 11. Ad avviso della Corte, deriva dalla natura del dibattito democratico che il momento nel quale si svolge un assembramento pubblico finalizzato ad esprimere determinate opinioni, può essere cruciale per la sua portata politica e sociale. Se una pubblica riunione è organizzata dopo che una data tematica sociale ha perso attualità o importanza nel quadro di un dibattito sociale o politico particolare, l’impatto di tale riunione può rivelarsi seriamente ridimensionato. La libertà di riunione – ove se ne impedisce l’esercizio in tempo utile, può del pari trovarsi svuotato di ogni significato. Così, nelle circostanze della fattispecie, la nozione di ricorso effettivo implica che esiste la possibilità di ottenere una decisione prima della data degli avvenimenti previsti. Gli organizzatori avevano preavvertito le autorità dei loro progetti con sufficiente anticipo (il 12 maggio per la sfilata e il 3 giugno per le riunioni). In base all’articolo 7 della legge sulle pubbliche riunioni, la domanda finalizzata ad organizzare una manifestazione deve essere presentata in Comune da un minimo di 30 giorni prima dell’evento previsto ad un massimo di 3 giorni prima di tale data. Tuttavia non esisteva alcuna norma, né un termine legale, a carico delle autorità per manifestare la loro definitiva decisione prima dello svolgersi delle manifestazioni. La Corte non è convinta che i ricorsi utilizzabili, tutti sostenibili “a posteriori”, abbiano potuto offrire ai ricorrenti un’adeguata riparazione, e constata che costoro non hanno disposto pertanto di un effettivo ricorso interno, relativamente al pregiudizio subito. Vi è stata pertanto violazione dell’Articolo 13 nella parte normativa riferita all’Articolo 11. Articolo 14 nel combinato disposto dell’Articolo 11. La Corte constata che le decisioni di primo grado non evidenziano alcuna manifesta discriminazione essendo le stesse strutturate su aspetti tecnici dell’organizzazione delle manifestazioni e sul rispetto di determinate esigenze. Il rifiuto di autorizzare la manifestazione si fondava sul fatto che i ricorrenti non avevano documentato “il piano organizzativo della circolazione”, mentre, per ciò che è dato osservare alla Corte, altre organizzazioni non avevano dovuto assoggettarsi alla medesima esigenza. Per quanto riguarda gli assembramenti, questi non sono stati autorizzati soprattutto per il pericolo dei violenti scontri che si sarebbero potuti verificare tra i manifestanti il 12 giugno. Orbene non è stato contestato che le autorità avevano autorizzato altri gruppi a svolgere contro-manifestazioni quello stesso giorno. La Corte non saprebbe congetturare sull’esistenza di motivi diversi da quelli espressamente citati nelle decisioni amministrative. Essa non saprebbe comunque ignorare il colloquio 20 maggio 2005, nel corso del quale il sindaco ha espresso sue personali opinioni, restrittive della libertà di riunione e della “propaganda al tema dell’omosessualità” e ha detto che si sarebbe rifiutato di autorizzare tali manifestazioni. La Corte rammenta che l’Articolo 10 lascia molto poco spazio alle restrizioni concernenti discorsi politici o dibattiti. Tuttavia, trattandosi di uomini politici eletti, ricoprenti incarichi in alta funzione pubblica, la libertà di espressione comporta responsabilità particolari. Tali persone devono, dunque, esercitare questa libertà con misura, consapevoli in particolar modo del fatto che le rispettive opinioni possono essere recepite come ordini dai funzionari, il cui impiego e la cui carriera dipendono dal loro consenso. La Corte rileva che le decisioni concernenti la domanda dei ricorrenti finalizzata all’autorizzazione organizzativa delle manifestazioni, sono state emesse dalle autorità municipali in nome del sindaco quando quest’ ultimo aveva già manifestato in pubblico il proprio contrario avviso sulla questione. La Corte conclude che è ragionevole supporre come l’opinione del sindaco ha avuto un’influenza sul processo decisionale e, per conseguenza, ha recato pregiudizio al diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione determinando con ciò discriminazione. Pertanto, la Corte giudica esservi stata violazione dell’Articolo 14 nel combinato disposto dell’Articolo 11.

Parti: Bączkowski e altri c/ Polonia

Classificazione: Libertà - Art. 12 Libertà di riunione - Libertà di associazione - Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice