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Giurisprudenza C-305/05 (26/06/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 26/06/2007

Oggetto: La Corte conferma la validità della direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. I giudici di Lussemburgo ritengono che gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio imposti agli avvocati non violino il diritto ad un equo processo. Tali obblighi sono infatti applicabili solo nei limiti in cui gli avvocati assistono i loro clienti o agiscono in loro nome nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni di ordine finanziario e immobiliare. Si tratta di attività che si situano in un contesto non collegato ad un procedimento giudiziario e che, pertanto, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un equo processo. Efficacia della Carta: La Corte di giustizia afferma che il diritto ad un equo processo costituisce un diritto fondamentale che l’Unione rispetta in quanto principio generale del diritto comunitario in forza dell’art. 6 n. 2 TUE. I giudici di Lussemburgo richiamano l’art. 6 CEDU, ma non fanno alcun riferimento agli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, richiamata invece dai ricorrenti e dall’Avvocato generale. Quest’ultimo, pur affermando che la Carta non può di per sé costituire un fondamento normativo sufficiente per far sorgere in capo ai singoli diritti direttamente invocabili, ha concluso che essa non è del tutto priva di effetti, essendo un criterio di interpretazione degli strumenti di tutela dei diritti menzionati dall’art. 6 n. 2 TUE. Secondo l’Avvocato generale, la Carta può infatti far sorgere la presunzione di esistenza di un diritto e costituire, al tempo stesso, uno strumento di particolare utilità per determinare il contenuto, l’ambito di applicazione e la portata di tale diritto.

Parti: Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles c/ Consiglio dei ministri

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Art. 48 Diritti della difesa

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Segnalazioni: Vedi sub "COMMENTI": "Segreto professionale e garanzie dell’equo processo" - Valentina Bazzocchi