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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza C-34/09 (30/09/2010)

Tipo: onclusioni dell'Avvocato Generale

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 30/09/2010

Oggetto: L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal giudice nazionale affermando che gli artt. 20 e 21 TFUE (in precedenza, artt. 17 e 18 CE) debbono essere interpretati nel senso che conferiscono un diritto di soggiorno nel territorio degli Stati membri, basato sulla cittadinanza dell’Unione, diritto che è indipendente dal diritto di circolazione tra gli Stati membri. L’Avvocato generale non ritiene che l’esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione sia sempre indissolubilmente e necessariamente vincolato ad uno spostamento fisico. Tali disposizioni non impediscono però ad uno Stato membro di negare la concessione di un diritto di soggiorno derivante dal fatto di essere ascendente di un cittadino dell’Unione che sia cittadino dello Stato membro interessato e che non abbia ancora esercitato i diritti di libera circolazione, purché tale decisione risponda al principio di proporzionalità. Secondo l’Avvocato generale l’art. 18 TFUE (in precedenza art. 12 CE) vieta una discriminazione alla rovescia provocata dall’interazione tra l’art. 21 TFUE e il diritto nazionale, implicante una violazione di un diritto fondamentale tutelato dal diritto dell’Unione, per lo meno nel caso in cui una tutela equivalente non sia prevista dal diritto nazionale; partendo dalla constatazione che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è possibile invocare i diritti fondamentali dell’Unione europea solo quando il provvedimento contestato ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, l’Avvocato generale rileva che all’epoca dei fatti della causa principale il diritto fondamentale alla vita familiare ai sensi del diritto dell’Unione non poteva essere invocato come diritto autonomo, indipendentemente da un qualunque altro nesso con il diritto dell’Unione, né da un cittadino di un paese terzo né da un cittadino dell’Unione, che si trovasse nel territorio dello Stato membro di cui era cittadino o altrove nel territorio degli Stati membri perché non era ancora avvenuta la necessaria evoluzione costituzionale negli elementi fondamentali dell’Unione europea, che avrebbe giustificato una dichiarazione nel senso che i diritti fondamentali in forza del diritto dell’Unione possono essere invocati indipendentemente come diritti autonomi.

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Art. 24 Diritti dei bambini - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Libertà di soggiorno

Testo download Italiano Inglese Francese

Segnalazioni: L’Avvocato generale sottolinea come l’Unione europea abbia rafforzato la sua politica in tema di diritti fondamentali istituendo l’Agenzia per i diritti fondamentali, creando un portafoglio autonomo all’interno della Commissione responsabile per i diritti fondamentali, sostenendo progetti di aiuti umanitari nel mondo e trasformando la Carta europea dei diritti fondamentali da testo non vincolante («soft law») in diritto primario. I diritti fondamentali sono così divenuti un elemento centrale nell’evoluzione dell’Unione come processo di integrazione economica, giuridica e sociale volto a garantire pace e prosperità per tutti i propri cittadini. Anche se la Corte non è, di per sé, una «Corte dei diritti umani», quale supremo interprete del diritto dell’Unione, ha tuttavia una responsabilità permanente di garantire il rispetto di tali diritti nell’ambito delle competenze dell’Unione. L’Avvocato generale ritiene che il desiderio di promuovere un’adeguata tutela dei diritti fondamentali non dovrebbe portare ad un’usurpazione di competenza. Pur sostenendo la necessità di stabilire la regola secondo la quale la possibile tutela dei diritti fondamentali dell’Unione sia dipendente non dal fatto che una disposizione del Trattato sia direttamente applicabile né dal fatto che il diritto derivato sia stato emanato, ma piuttosto dall’esistenza e dalla portata di una competenza materiale dell’Unione, ritiene che tale soluzione comporterebbe l’introduzione di un elemento apertamente federale nella struttura del sistema giuridico e politico dell’Unione che richiede tanto un’evoluzione giurisprudenziale quanto un’affermazione inequivocabilmente politica da parte dei poteri costituenti dell’Unione (i suoi Stati membri) che sottolinei un ruolo nuovo per i diritti fondamentali nell’Unione europea. Secondo l’Avvocato generale la Corte non dovrebbe anticipare il cambiamento in modo evidente, ma dovrebbe (il prima possibile) scegliere se rimanere al passo con una situazione in evoluzione o restare dietro a sviluppi legislativi e politici che hanno già avuto luogo. Ad un certo punto, la Corte probabilmente dovrà occuparsi di un caso che le chiederà di affrontare la questione se l’Unione non sia ora al bivio di un mutamento costituzionale e secondo l’Avvocato generale la risposta a tale questione può essere rinviata per il momento, ma probabilmente non altrettanto a lungo.