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Giurisprudenza C-416/16 (20/07/2017)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 20/07/2017

Oggetto: La Corte ha affermato che una situazione nella quale un’impresa comunale, il cui unico azionista è un comune, è sciolta mediante delibera dell’organo esecutivo di tale comune, e le cui attività sono trasferite in parte a detto comune per essere esercitate direttamente da quest’ultimo e in parte a un’altra impresa comunale ricostituita a tal fine, di cui questo stesso comune è parimenti unico azionista, rientra nel campo di applicazione della direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, a condizione che l’identità dell’impresa di cui trattasi sia conservata dopo il trasferimento. Una persona che, per via della sospensione del suo contratto di lavoro, non si trova nell’esercizio effettivo delle sue funzioni, rientra nella nozione di «lavoratore», ai sensi della direttiva 2001/23, qualora risulta essere tutelata come lavoratore dalla legislazione nazionale in questione. I diritti e gli obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro devono essere considerati trasferiti al cessionario

Parti: Piscarreta Ricardo

Classificazione: Solidarietà - Art. 27 Diritti dei lavoratori: informazione

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