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Giurisprudenza C-478/15 (21/09/2016)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 21/09/2016

Oggetto: La Corte ha affermato che le disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relative alla parità di trattamento dei lavoratori dipendenti ostano alla normativa di uno Stato membro che non concede a un cittadino residente integralmente assoggettato all’imposta sui redditi, che abbia fatto uso del suo diritto alla libera circolazione per esercitare in via accessoria un’attività dipendente di insegnamento al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in Svizzera, il beneficio dell’esenzione dall’imposta relativa al reddito proveniente da detta attività di lavoro dipendente, mentre la stessa esenzione sarebbe stata concessa se tale attività fosse stata esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in tale Stato membro, in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato al quale si applichi l’accordo sullo Spazio economico europeo

Parti: Radgen

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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