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Giurisprudenza C-335/15 (14/07/2016)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 14/07/2016

Oggetto: La Corte ha affermato che qualora uno Stato membro non abbia previsto il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione ai quali una magistrata ordinaria aveva diritto prima del suo congedo di maternità, il diritto dell’UE non osta a una normativa nazionale, ai sensi della quale, nell’ipotesi di un periodo di congedo di maternità obbligatorio anteriore al 1° gennaio 2005, una magistrata ordinaria è esclusa dal beneficio di un’indennità relativa agli oneri che i magistrati ordinari incontrano nello svolgimento della loro attività professionale; ciò a condizione che tale lavoratrice abbia beneficiato durante detto periodo di un reddito di importo perlomeno equivalente a quello della prestazione, prevista dalla normativa previdenziale nazionale, che avrebbe percepito in caso di interruzione delle sue attività per motivi di salute

Parti: Ornano

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Art. 23 Parità uomo/donna - Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale

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