Giurisprudenza C-241/14 (19/11/2015)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 19/11/2015
Oggetto: La Corte ha affermato che i principi di non discriminazione e di parità di trattamento, enunciati nell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, non ostano a una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, in forza della quale la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un contribuente tedesco che non possiede la cittadinanza svizzera, benché quest’ultimo abbia trasferito la sua residenza dalla Germania alla Svizzera pur mantenendo il suo luogo di lavoro dipendente nel primo di tali Stati, spetta allo Stato della fonte di tali redditi, cioè alla Germania, mentre la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un cittadino svizzero che si trovi in una situazione analoga spetta al nuovo Stato di residenza, nel caso di specie alla Confederazione svizzera
Parti: Bukovansky
Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione
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