Giurisprudenza C-471/08 (01/07/2010)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 01/07/2010
Oggetto: La Corte, interpretando l’art. 11 della direttiva 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ha affermato che una lavoratrice gestante, provvisoriamente assegnata, a causa della sua gravidanza, ad un posto nel quale essa svolge mansioni diverse rispetto a quelle che esercitava anteriormente all’assegnazione, non ha diritto alla retribuzione che percepiva in media anteriormente a detta assegnazione. Oltre al mantenimento del suo stipendio di base, siffatta lavoratrice ha diritto agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale, come le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali. Benché l’art. 11 non osti all’utilizzo di un metodo di calcolo della retribuzione da versare a detta lavoratrice che sia fondato sul valore medio delle integrazioni collegate alle condizioni di lavoro di tutto il personale di bordo appartenente allo stesso scatto di stipendio durante un determinato periodo di riferimento, la mancata considerazione di detti elementi della retribuzione o di dette integrazioni deve essere considerata in contrasto con quest’ultima disposizione.
Parti: Parviainen
Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Art. 23 Parità uomo/donna - Solidarietà - Art. 33 Congedi parentali - Art. 34 Sicurezza sociale - Servizi sociali per maternità
Testo