Note e Commenti (15/07/2007) - Terrorismo, listing e diritti umani.
Titolo: Terrorismo, listing e diritti umani.
Data: 15/07/2007
Oggetto: L’Autore esamina la vicenda del c.d. “listing” e la sua incidenza sul rispetto dei dritti fondamentali. Il commento prende le mosse dal meccanismo introdotto all’indomani dell11 settembre mediante il quale le Nazioni Unite e l’Unione Europea predispongono – quest’ultima con la forma piuttosto cogente del regolamento - liste di persone e organizzazioni sospettate di terrorismo; i nominativi di tali soggetti sono forniti alle Organizzazioni Internazionali dai governi degli Stati membri sulla base di informazioni giudiziarie, di polizia e di intelligence. Per effetto dell’inclusione nelle liste i beni e le risorse finanziarie dei soggetti in questione vengono sottratti alla loro disponibilità per effetto della notifica del provvedimento di “listing”.
L’Autore si sofferma, quindi, sui primi tre anni di giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di I istanza evidenziando come le prime pronunzie denotassero una certa chiusura mentre le successive, a partire da T- 228/02 del 12 dicembre 2006, abbiano evidenziato indubbiamente alcuni passi avanti sul terreno della protezione dei diritti fondamentali.
Lingua Originale: Italiano
Classificazione: Uguaglianza - Art. 20 Uguaglianza - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Art. 48 Presunzione di innocenza - Diritti della difesa
Testo
Segnalazioni: Efficacia della Carta
Il commento sottolinea come, nelle più recenti pronunzie, il Tribunale di I istanza, pur senza menzionare la Carta di Nizza, nondimeno, attraverso il canale costituito dall’art. 6 TUE, abbia rinvenuto una violazione dei diritti fondamentali di difesa qualora, in assenza di esigenze tassative riguardanti la sicurezza della comunità Europea o degli stati membri l’interessato non abbia avuto conoscenza degli elementi a suo carico, non sia stato ascoltato nel corso del procedimento e, per effetto di una motivazione del provvedimento priva degli elementi concreti e specifici che hanno giustificato il suo inserimento nell’elenco dei sospettati, non sia stato posto in grado di argomentare il suo ricorso davanti al Tribunale