Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza C-308/07 (19/02/2009)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 19/02/2009

Oggetto: La Corte ha respinto il ricorso con cui un ex eurodeputato aveva impugnato una decisione del Segretario generale del Parlamento, precedentemente oggetto di una ordinanza del Tribunale di primo grado. Venivano a tale riguardo addotti come motivi di impugnazione la violazione dei diritti della difesa, del principio del contraddittorio, del diritto a un processo equo, del diritto ad un giudice imparziale e del principio di buona amministrazione. Secondo la Corte, il fatto che dei giudici chiamati a conoscere una controversia siedano in un altro collegio chiamato a conoscere nuovamente la stessa controversia non può essere considerato di per sé incompatibile con i requisiti imposti dal diritto ad un equo processo. Tale circostanza è di per sé priva di rilievo per quanto riguarda la valutazione del rispetto del dovere di imparzialità, dato che tali funzioni sono esercitate in un organo collegiale. La violazione del principio di buona amministrazione dedotta dal ricorrente era esclusivamente attinente alla violazione dell’art. 20 del codice di buona condotta, in forza del quale l’istituzione, da un lato, garantisce che le decisioni che ledono i diritti o gli interessi di individui siano notificate per iscritto alle persone interessate non appena la decisione è adottata e, dall’altro, si astiene dal comunicare la decisione ad altre fonti prima che le persone interessate ne siano informate. La Corte ha concluso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale, prima ancora di pronunciarsi sulla natura del codice di buona condotta, aveva rilevato che la decisione in esame non rappresentava una decisione definitiva recante pregiudizio al ricorrente; il fatto di non avergliela comunicata non poteva quindi ledere i suoi diritti.

Parti: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso c/ Parlamento europeo

Classificazione: Cittadinanza - Art. 41 Diritto ad una buona amministrazione verso gli organi dell’unione - Giustizia - Art. 47 Indipendenza ed imparzialità dei giudici

Testo download Italiano Inglese Francese