Giurisprudenza 62471/2000 (08/07/2008)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 08/07/2008
Oggetto: Diritto di proprietà; diritto ad equo processo in termine ragionevole.
La ricorrente Luciana Forgione è cittadina italiana nata nel 1949 e residente a Città Sant’Angelo (Provincia di Pescara, Regione Abruzzo - Italia). In aprile 2002, la ricorrente dette avvio - nell’ambito applicativo della legge italiana n. 89/2001, c.d. “Pinto” sull’equo processo – ad un ricorso dinanzi ai giudici ordinari italiani a denuncia dell’eccessiva durata di un processo amministrativo di cui essa era ancora parte. Nel gennaio 2003, la Corte di Appello di Campobasso liquidò all’interessata la somma di Euro 6.300,00 a titolo di risarcimento del danno subito, ma tale somma le venne poi corrisposta solo nel febbraio 2005. La ricorrente invocava a sostegno l’Articolo 6, primo comma (diritto ad equo processo in termine ragionevole) e l’Articolo 1 (protezione del diritto di proprietà) del Protocollo n. 1 Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani. La Corte – all’unanimità – ha concluso esservi stata, nella fattispecie, sia violazione dell’Articolo 6, primo comma, della Convenzione Europea dei Diritti Umani, sia dell’Articolo 1 del citato Protocollo n. 1 Addizionale alla Convenzione medesima.
Parti: Luciana Forgione c/ Italy
Classificazione: Libertà - Art. 17 Diritto di proprietà - Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico