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Giurisprudenza C-453/07 (25/09/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 25/09/2008

Oggetto: La Corte ha affermato che un cittadino turco autorizzato a entrare quando era bambino nel territorio di uno Stato membro nell’ambito del ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la CEE e la Turchia, non perde il diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato, che costituisce il corollario di detto diritto di libero accesso, anche qualora, all’età di ventitré anni, non abbia mai esercitato attività lavorative a partire dalla conclusione degli studi, avvenuta all’età di sedici anni, e abbia partecipato ad alcuni programmi statali di accompagnamento al lavoro senza tuttavia portarli a termine. La Corte richiamando una costante giurisprudenza ha ricordato che le limitazioni ai diritti che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 riconosce ai familiari di lavoratori turchi possono essere soltanto di due tipi: il fatto che la presenza del migrante turco nel territorio dello Stato membro ospitante costituisca, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, oppure il fatto che l’interessato abbia lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi

Parti: Hakan Er

Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Diritti degli stranieri

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