Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza 63154/00 (04/03/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 04/03/2008

Oggetto: Tortura, pene, trattamenti inumani o degradanti ; vita privata, libertà e sicurezza, accesso alla giustizia. Sospettato di complicità in associazione a delinquere dedita all’usura e all’estorsione, di tentato omicidio e di violazione del porto d’armi, il ricorrente fu posto in carcerazione preventiva. La causa verte in via principale sulla mancata notifica delle imputazioni a carico del ricorrente, in particolare poiché il provvedimento statuente la sua carcerazione preventiva non gli era mai stato notificato. Nell’invocare l’Articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e l’Articolo 6 (diritto a un equo processo), il ricorrente denunciava l’illegittimità della propria detenzione e il non aver potuto esercitare i suoi diritti difensivi. Il ricorrente aggiungeva del pari di non aver potuto contattare liberamente i familiari, il suo avvocato, nonché la Corte e di avere subito maltrattamenti a causa dele condizioni di detenzione. Il ricorrente richiamava gli Articoli : 3 (proibizione di tortura, pene, trattamenti inumani o degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare), 10 (libertà di espressione), 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 34 (diritto al ricorso individuale) della Convenzione Europea dei Diritti Umani e 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione). La Corte ritiene che un malinteso – in tutta evidenza - ha indotto le autorità italiane a ritenere come notificati al ricorrente i capi di imputazione e che tale circostanza non significa che la conseguente carcerazione sia stata/fosse illegale. La Corte, all’unanimità, conclude per la non violazione dell’Articolo 5 § 1. Tuttavia, la Corte ritiene eccessivi i ritardi nell’esame delle istanze del ricorrente circa la legalità della propria detenzione e quindi conclude, all’unanimità, per la violazione dell’Articolo 5 § 4. La Corte dichiara altresì che la corrispondenza dell’interessato non era stata posta sotto censura e che il « blocco » delle sue lettere era stato effettuato senza legittimo presupposto. Di conseguenza, la Corte conclude, all’unanimità, per la violazione degli Articoli 8 e 13 della Convenzione Europea mentre dichiara di non dover esaminare le eventuali violazioni dei citati Articoli 10 e 34. La Corte liquida al ricorrente le somme di Euro 4.000,00 a titolo di danno morale e di Euro 4.000,00 a titolo di oneri legali e spese.

Parti: Marturana c/ Italia

Classificazione: Dignità - Art. 4 Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza - Art. 7 Vita privata - Comunicazioni - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso