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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza C-182/15 (10/05/2016)

Tipo: Conclusione dell'Avvocato generale

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 10/05/2016

Oggetto: Secondo l’Avvocato generale, per garantire il rispetto dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel singolo caso del cittadino dell’Unione oggetto di una domanda di estradizione, l’autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto, a fronte di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti l’esistenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi relative a singoli gruppi di persone, è tenuta a verificare se, nelle circostanze della fattispecie, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che, in seguito alla sua estradizione verso lo Stato terzo richiedente, tale cittadino dell’Unione corra un rischio concreto di essere sottoposto in tale Stato a un trattamento inumano o degradante, ai sensi di tale disposizione

Parti: Petrulhhin

Classificazione: Libertà - Art. 19 Estradizione

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