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Giurisprudenza 25525/2003 (20/12/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 20/12/2007

Oggetto: Libertà di pensiero, di coscienza, di religione. Nel considerare risolta la vertenza dal momento che il Signor El Majjaoui ora ha ottenuto un permesso di lavoro ed un permesso di soggiorno che gli consentono di lavorare come imam presso la moschea della fondazione ricorrente, la Corte - sulla base di 14 voti contro 3 – decide di cancellare la causa dal ruolo. Nell’invocare l’Articolo 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, e di religione) nonché l’Articolo 18 (limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, i ricorrenti denunciavano il rifiuto delle autorità olandesi al rilascio del permesso di soggiorno nei confronti del Signor El Majjaoui senza il quale costui non avrebbe potuto essere assunto come imam dalla fondazione ricorrente. Articolo 9 e 18 La Corte verifica che il ricorrente non è più ostacolato nel suo lavoro di imam presso la moschea della fondazione ricorrente e che anche quest’ultima non ha più impedimenti per la sua formale assunzione in tale qualità. Quanto all’appurare se i rimedi adottati dalle autorità nazionali possono rappresentare una sufficiente riparazione del pregiudizio subito dai ricorrenti, la Corte ritiene che l’adempimento, da parte della fondazione ricorrente, di formalità preliminari all’assunzione dell’imam, non fa sorgere problemi sotto il profilo del menzionato Articolo 9 della Convenzione. Tale norma non garantisce ai cittadini stranieri un diritto all’ottenimento del permesso di soggiorno per svolgere un impiego in uno Stato contraente, anche quando datore di lavoro è un’associazione religiosa. Poiché il Signor El Majjaoui ha ottenuto il permesso di soggiorno e ad oggi è legalmente impiegato presso la fondazione ricorrente, la Corte ritiene – sulla base anche delle circostanze di causa unitariamente considerate – che le doglianze dei ricorrenti sono state rimosse in modo adeguato e sufficiente. Considerato poi che la vertenza di opposizione tra i ricorrenti e il governo convenuto è al momento “risolta”, la Corte decide di cancellare la causa dal ruolo. Alla sentenza è allegato il testo dell’opinione dissidente comune espressa dai giudici Zupancic, Zagrebelsky e Myjer.

Parti: El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c/ Paesi Bassi

Classificazione: Libertà - Art. 10 Libertà di pensiero - Libertà di coscienza - Libertà di religione