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Giurisprudenza 42864/05 (27/11/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 27/11/2007

Oggetto: Libertà di espressione. La Corte, all’unanimità, ha concluso per la violazione dell’Articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per quanto riguarda il giornale Timpul Info-Magazine. La Corte ha osservato che l’articolo per cui è causa è stato scritto in buona fede. In tutta evidenza, esso non mirava a denigrare D. H. ma a criticare lo Stato su una questione rivestente un reale interesse pubblico: l’abuso e la mancanza di trasparenza nell’impiego di fondi pubblici. In effetti, D. H. non ha supposto, e i giudici moldavi non lo hanno accertato, che una parte qualsiasi dell’articolo era mendace al di fuori dei punti sulle accuse di corruzione. Le asserzioni relative alla non trasparenza degli acquisti di vetture nonché ai relativi eccessi di fatturazione non sono state contestate, e di per sé ciò poteva far nascere legittimi dubbi sulla legalità delle transazioni di cui si discute. D’altra parte, la Corte ha sottolineato che sia i giudici moldavi sia il Governo si sono riferiti unicamente ai punti dell’articolo riportanti accuse di corruzione, e che li hanno estrapolati dal loro contesto. Tali accuse erano pesanti ma l’articolo, letto nella sua globalità, avvertiva chiaramente i lettori che le dicerie andavano prese con prudenza. La Corte rammenta che, pur considerando il ruolo c. d. da “cane da guardia” rivestito dai giornali, le informazioni che essi offrono su vicende o dicerie devono essere protette allorché non sono totalmente destituite di fondamento. La mancanza di ogni dettagliata informazione sulle transazioni, nonostante i tentativi del giornale di saperne di più, così come altri fatti non contestati hanno sollevato legittimi dubbi sui contratti per cui è causa e hanno ragionevolmente potuto spingere il giornale a pubblicare ogni informazione disponibile, ivi comprese quelle che potevano essere definite voci non confermate. Inoltre la Corte ha ritenuto che, allorquando una società privata decide di partecipare a transazioni commerciali coinvolgenti fondi pubblici di importi considerevoli, essa si espone scientemente ad un ampio controllo del pubblico e, tenuto conto in particolare dei legittimi sospetti di abuso, essa deve accettare le critiche. In ogni modo, l’articolo, scritto nel contesto di elezioni ravvicinate, trattava di questioni politiche e richiamava gli elettori sulla necessità di punire i responsabili di corruzioni. La Corte ricorda che i limiti alla critica ammissibile sono più ampi allorché si tratta di questioni politiche. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto delle conseguenze dell’ammenda, che era finalizzata a “scoraggiare la libera discussione di questioni di interesse pubblico” e in definitiva costringeva il giornale a cessare le sue edizioni, la Corte ha ritenuto che l’ingerenza nel diritto del giornale ricorrente alla libertà di espressione non era “necessaria in una società democratica”.

Parti: Timpul Info, Magazin e Anghel c/ Moldavia

Classificazione: Libertà - Art. 11 Libertà di espressione